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Home FAQ CONSULENZA E INFORMAZIONI FISCALI Iva per cassa
Iva per cassa PDF Stampa E-mail
Scritto da Mio Commercialista   
Lunedì 06 Maggio 2013 07:12

Dal primo dicembre entrerà in vigore l'Iva per cassa, un nuovo regime di liquidazione che permette l'esigibilità dell'Iva solo al momento dell'effettiva percezione del corrispettivo e, di conseguenza, rinvia la detrazione dell'imposta sino al pagametno dei propri fornitori.

Si tratta di un regime opzionale, il limite massimo per poter aderire è fissato a 2 milioni di euro, nella fattura emessa si dovrà annotare "Iva per cassa" ai sensi dell'art. 32-bis, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e successivamente la data dell'incasso per poterla contabilizzare.

Per agevolare il passaggio tra i due regimi, consigliamo a tutti gl iinteressati di aderire da gennaio 2013.

COSA COMPORTA ADERIRE AL REGIME IVA PER CASSA ED A CHI CONVIENE? Sinora l'Iva sulle fatture emesse si paga quando queste vengono emesse mentre invece, aderendo all'opzione, l'Iva si pagherà soltanto nel momento in cui le fatture verranno incassate. Se il Suo cliente non Le paga una fattura, sinora Lei avrebbe dovuto comunque pagare l'Iva su questa fattura, mentre aderendo a questa opzione avrà il vantaggio di poter attendere di aver incassato (l'Iva dovrà comunque essere pagata trascorso un anno dalla emissione della fattura).

ATTENZIONE: ovviamente anche l'Iva sulle fatture di acquisto si potrà detrarre soltanto quando si pagheranno i fornitori. E' evidente che Le conviene solo se fatica ad incassare dai clienti.

COSA DOVRA' FARE: ci dovrà semplicemente manifestare la Sua volontà di aderire. Poi si dovrà ricordare di scrivere su ogni fattura la data in cui avrà incassato o pagato la fattura stessa (è questa la data che diventa importante!); mentre sulle fatture emesse dovrà poi apporre la dicitura "Iva per cassa" come precedentemente indicato.

Per eventuali dubbi o informazioni non esiti a contattarci

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Maggio 2013 07:30
 
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